Emergenza COVID-19
4 Aprile 2020Nel corso della conferenza stampa del 1° Aprile, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte ha annunciato l’arrivo di un nuovo Dpcm che proroga la validità delle misure di contenimento del contagio finora emanate con i precedenti Decreti.
Il Dpcm 1 aprile 2020, pubblicato il 2 Aprile in Gazzetta Ufficiale, stabilisce infatti che l’efficacia delle disposizioni dei Dpcm dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020, siano prorogate fino a lunedì 13 aprile 2020.
Rispetto ai precedenti provvedimenti, è stata introdotta la sospensione – oltre che degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblichi e privati – anche delle sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di qualsiasi tipo.
RICORDIAMO DI SEGUITO LE NORME DA SEGUIRE
Misure urgenti di contenimento
del contagio sull’intero territorio nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio
nazionale.
2. Sull’intero territorio nazionale e’ vietata ogni forma di
assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
3. La lettera d) dell’art. 1 decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 8 marzo 2020 e’ sostituita dalla seguente:
d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni
ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti
sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di
allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti,
riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro
partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed
internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli
eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi
sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati
a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in
tutti tali casi, le associazioni e le societa’ sportive, a mezzo del
proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli
idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra
gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi
partecipano; lo sport e le attivita’ motorie svolti all’aperto sono
ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il
rispetto della distanza interpersonale di un metro».
Di seguito i punti del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri.
– I cittadini su tutto il territorio nazionale possono muoversi solo per “comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute”. Non si ferma la circolazione delle merci né il trasporto pubblico. E’ possibile andare a fare la spesa. Chi si sposta sul territorio può autocertificare le ragioni per cui lo fa ma per chi trasgredisce o dichiara il falso sono previste sanzioni che vanno fino all’arresto.
– Stop agli assembramenti. E’ la novità annunciata da Conte, non prevista fino a ieri neanche nelle zone “arancioni”: basta feste e raduni, sono vietati ovunque assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
– Febbre e quarantena. Chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 gradi centigradi, è “fortemente raccomandato” di restare a casa e contattare il proprio medico. Il divieto di muoversi è “assoluto” per chi sia stato messo in quarantena o sia positivo al virus.
– Scuole e università restano chiuse fino al 3 aprile. Stop a tutti i concorsi, tranne quelli per titoli o per via telematica. Si fermano anche gli esami per la patente. Unica eccezione i concorsi per i medici.
– Bar e ristoranti possono aprire solo dalle 6 alle 18 con obbligo di garantire la distanza di almeno un metro. La regola della distanza vale per tutti i negozi che possono stare aperti ma se sono all’interno dei centri commerciali chiudono nei weekend. Nessun fermo per alimentari, farmacie e parafarmacie.
– Sono chiuse le palestre, ma si può fare sport all’aria aperta nei parchi rispettando la distanza di un metro. Chiusi centri benessere, centri termali, piscine, centri culturali e ricreativi. Chiuse in tutta Italia anche le piste da sci.
– Si fermano tutti gli sport, incluso il campionato di calcio, ma possono tenersi a porte chiuse competizioni internazionali come la Champions League. Gli atleti professionisti e olimpici possono allenarsi.
– Sospese tutte le manifestazioni e gli eventi: fermi i cinema, teatri, pub, scuole da ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche. Chiusi musei e siti archeologici.
– Si “raccomanda” ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione di ferie e congedi. Sono invece sospesi i congedi dei medici. E’ applicabile il lavoro agile anche in assenza di accordi aziendali.
– I luoghi di culto possono aprire solo se in grado di garantire la distanza di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, inclusi i funerali.