Guida di Padova: alberghi, ristoranti, spettacoli, cinema, news, sant'antonio padova alberghi ristoranti sant'antonio b&b    
                                                                      Padovando  -  bacheca

Consulenza per il Dott. G.Michele Ortu:
Ho ripreso la pillola dopo 5 anni che non la prendevo. Ho 25 anni. E' il primo mese di assunzione e sto avendo alcune, poche, perdite di sangue...
Non ho avuto rapporti in questo periodo.
Devo preoccuparmi?
E' normale che assumendo la pillola si possano avere degli "spot" ematici che possono talora durare anche tutto il primo mese di assunzione. successivamente dovrebbe, se sei precisa nelle assunzioni, passare tutto. Se cio' non avviene e persistono le perdite significa che il dosaggio della stessa non e' adeguato al tuo organismo e pertanto dovrai riparlare col tuo ginecologo di fiducia. Ma mi raccomando: sempre regolare nell'assunzione e attenta a eventuali diarree o vomiti persistenti che potrebbero in qualche modo alterare l'assorbimento delle sostanze ormonali all'interno della pillola. La sicurezza e' comunque salvaguardata anche in presenza di piccoli spot.
Consulenza per la Dott.ssa Cristina Zambelli Franz:
Il mio medico di base mi ha diagnosticato un papilloma genitale esterno. Lui mi ha ordinato una terapia laser dal Dott.SCEK NUR NEGIAT.
Consultandomi ho letto che è molto probabile che anche dopo la rimozione il virus si ripresenti di nuovo. Per questo chiedo se posso provare del PODOFILOX o l'IMIQUIMOD prima di passare ad una imozione, che è da uso esterno... occorre una prescrizione?

I condilomi acuminati o verruche genitali sono lesioni cutanee molto frequenti provocate da un’infezione virale (HPV o Papilloma virus) a trasmissione sessuale.
Nemmeno l’uso regolare e corretto del profilattico assicura una protezione assoluta da questo tipo di infezione.
L’infezione da HPV può provocare lesioni subcliniche, ovvero non visibili ad occhio nudo durante la normale visita dermatologica. Tali lesioni possono essere evidenziate nel paziente maschio con l’utilizzo da parte del dermatologo di una speciale lente previa applicazione di una soluzione di acido acetico che conferisce un aspetto biancastro alle aree infettate, nella donna invece con l’esame colposcopico da parte del ginecologo.
Le lesioni subcliniche maschili non vanno trattate mentre quelle a carico dei genitali interni femminili vengono trattate con diverse tecniche decise caso per caso dal ginecologo per la loro associazione con la patologia neoplastica genitale femminile.
Le lesioni clinicamente evidenti, chiamate condilomi acuminati o verruche genitali, vanno trattate per la loro contagiosità e la scelta della terapia va discussa insieme al paziente tenendo conto soprattutto dell’estensione delle lesioni.
Nel caso di una o di poche lesioni isolate (come il Suo, mi sembra di capire), va preferita una tecnica di tipo fisico che in una o due sedute porta alla scomparsa completa delle lesioni stesse. Io consiglio la crioterapia con azoto liquido (criochirurgia), meno dolorosa, più economica e meno a rischio di esiti cicatriziali rispetto alla laserterapia.
Nel caso invece di lesioni più estese è consigliabile di solito la terapia con imiquimod. Si tratta di un farmaco che stimola una risposta antivirale locale da parte del nostro organismo.Va prescritto dallo specialista dermatologo (farmaco di fascia C soggetto a prescrizione medica, meglio se specialistica) che visita il paziente, conferma la diagnosi di condilomi, valuta la correttezza dell’indicazione ed esclude eventuali controindicazioni alla terapia stessa. Il nome commerciale dell’imiquimod è Aldara (3M ). Una confezione da 12 bustine monodose di crema al 5%, sufficiente per un trattamento di 4 settimane, ha un costo di circa 113 euro. La crema va applicata rigorosamente tre volte a settimana (es. lunedì, mercoledì e venerdì) la sera prima di coricarsi, su cute pulita e asciutta, va lasciata agire per 6-10 ore (tutta la notte) e il mattino seguente la parte trattata va lavata con acqua tiepida e sapone delicato. Il trattamento non deve durare più di 16 settimane. Gli effetti collaterali più comuni comprendono eritema, edema e prurito. Talvolta può manifestarsi una vera dermatite con vescicole, erosioni e croste. In tal caso la terapia va sospesa, va trattata la dermatite e il trattamento potrà riprendere non appena si sarà attenuata la reazione cutanea.
Naturalmente la terapia con imiquimod va fatta sotto controllo medico, prevedendo dei controlli periodici dal dermatologo che valuterà l’efficacia della terapia, tratterà gli eventuali effetti collaterali e stabilirà l’avvenuta guarigione.
Per quanto riguarda la podofillina, l’impiego di questa sostanza è ormai in disuso a causa della sua forte azione irritante e delle difficoltà di applicazione.
Infine, una volta eliminati completamente i condilomi, le recidive sono possibili ma non molto frequenti. Più spesso la guarigione si può considerare definitiva.

Consulenza per il Dott. Oscar Bernardi:
Dopo un colpo di frusta cervicale da incidente stradale per quanto tempo possono persistere le vertigini e quale deve essere l'iter più adatto per la guarigione?
Quali sono i danni psicologici e le relative disabilità psicofisiche dei pazienti che hanno avuto problemi di vertigini?


Le vertigini possono essere: a) assenti, b) presenti in forma di crisi acute e violente con inabilità a svolgere qualsiasi attività, oppure c) manifestarsi come una insicurezza in piedi, in certe posizioni, mentre si cammina, che diventa purtroppo una insicurezza psicologica a ritornare a svolgere le consuete attività. Questi disturbi possono durare da giorni a qualche mese... E' perciò importante un percorso riabilitativo completo, ovvero una terapia fisioterapica non solo locale, ma globale atta a ridare alla persona una buona sensazione nello spazio, togliendo di mezzo contratture muscolari diffuse, di difesa, psicologicamente inaccettabili. Vi sono poi altri tipi di rieducazione da associare, se indicati, come quella detta "vestibolare", per particolari disturbi labirintici. La filosofia é: il paziente, accompagnato dal terapeuta, deve "lavorare" per "recuperare". No quindi ad atteggiamenti del tipo "riposo forzato", se non esplicitamente motivati da fratture o danni organici vertebrali notati alle radiografie o TAC o Risonanza.
La vertigine, di qualsiasi tipo sia, instaura immediatamente uno stato di ansia collegato alla consapevolezza di aver perso di colpo i propri riferimenti nello spazio. E' in parte come perdere di colpo la propria casa. Quanto più essa persiste, induce anche depressione legata alla paura di non riuscire più a fare certe attività che magari richiedono attenzione e buon senso dell'equilibrio. E' pertanto punto Primo e Fondamentale riconoscere questo aspetto di sofferenza psicologica da parte di paziente e terapeuta, al fine di lavorare insieme alla sua risoluzione.
Consulenza per l'Avv. Zeno Baldo:
Vivo da 10 anni in italia, lavorando come artista. Da 4 anni ho un permesso di soggiorno da studente, ed ho fatto la residenza, carta di identità, patente etc...ho comprato perfino la casa. il permesso è enevitabilmente scaduto, e io vorrei communque continuare a vivere da artista legalmente qui in italia, pagando tasse requisiti etc...mettermi in regola. Che consigli mi dà? (18.01.02)
Nel Suo caso non dovrebbero esserci molti problemi per rimanere in Italia e mettersi in regola con il lavoro, pagando dunque le tasse e i contributi, dei quali in ogni momento futuro potrà entro certi limiti chiedere la restituzione. In particolare, ha due possibilità: quella di chiedere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, autonomo o subordinato, eventualmente convertendo quello per motivi di studio. In entrambi i casi ciò può avvenire nei limiti delle quote annue fissate con un decreto ministeriale, decreto che uscirà nel prossimo mese. Può intanto presentare la domanda di autorizzazione al lavoro alla Direzione provinciale del Lavoro (Via Jappelli,12). Qui potrà trovare, altresì, i moduli con la documentazione da portare. Potrà annche chiedere la carta di soggiorno, in quanto lei è residente in Italia da più di cinque anni. In questo caso la procedura è un po' (ma poco) più complessa.
Consulenza per il Dott. Oscar Bernardi:
Vorrei sapere dove posso farmi operare un neurinoma acustico di piccole dimensioni.
Un neurinoma acustico è una piccola cisti, o tumore benigno, che coinvolge generalmente il nervo dell'udito e quello dell'equilibrio. Se di piccole dimensioni, può dare modesti disturbi (qualche piccolo ronzio in un orecchio solo, modeste vertigini, etc.). Dopo esami strumentali (audiometrico, impedenzometrico, potenziali evocati uditivi) e radiologici (Risonanza Magnetica/Tac) lo specialista audiologo e lo specialista oto-neurochirurgo valuteranno la necessità dell'intervento chirurgico. Mentre la chirurgia è raccomandata per i neurinomi di discrete o grandi dimensioni, per quelli piccoli è possibile una attesa, con periodici controlli clinici e radiologici. Per l'intervento, quando necessario, esistono in Italia centri dove questa chirurgia viene fatta con successo da molto tempo.
Consulenza per il Dott. Eugenio De Carlo
Quali possono essere le conseguenze a livello fisiologico patologico di un varicocele di gravita' lieve-moderata? Esiste qualche suggerimento per ridurre i rischi che ne possono derivare?
La gravità di un varicocele si misura in base alle dimensioni, alla presenza del cosiddetto "reflusso" venoso, al grado di riduzione volumetrica del testicolo interessato (tutti parametri facilmente valutabili con ecografia ed ecodoppler testicolare), e in base all'eventuale compromissione quantitativa e qualitativa (soprattutto motilità) degli spermatozoi.
Il varicocele può infatti determinare o aggravare una situazione di infertilità, e si riscontra spesso durante la valutazione delle coppie infertili. Il varicocele, specialmente se bilaterale, può anche essere il segno di una compressione delle vene spermatiche dovuta a processi "espansivi" all'interno dell'addome.
Talvolta può determinare senso di peso o dolore in regione testicolare-inguinale, eventaulmente aggravato dallo sforzo fisico o dalla postura.
Non va mai trascurato. Anche un varicocele di piccolo dimensioni può essere associato a una compromissione dello "spermiogramma". In generale, oggi viene diagnosticato e quindi trattato più precocemente, anche con procedure semplici e ambulatoriali, tipo la sclerosi flebografica. Altrimenti si effettua un piccolo intervento chirurgico, consistente nella legatura della vena spermatica interessata.
Consulenza per Massimo Bertola
Volevo soddisfare una mia curiosita: e possibile realizzare
immagini .gif animate? Se si, come bisogna fare? Bisogna avere alcuni particolari software?
Certamente, e non e' neanche tanto difficile: le scrivo alcuni indirizzi web che le saranno utili allo scopo (contengono una discreta lista di programmi utilizzabili per creare gif, dato che nessuna relase di windows ne contiene uno):
www.pavianet.com/gifanimate.html (breve introduzione alle GIF e links utili)
www.gifanimate.it
www.microweb.com/gifanim/homegif.html
www.freeuniverse.it/utilita3.htm
Consulenza per la Dott.ssa Laura Cerliani
Le chiedo informazioni sulle pensioni che l'Inps da ai superstiti. Il caso è la recente morte di mio padre lasciando una moglie casalinga e 3 figli tutti maggiorenni. Mio padre titolare artigiano di una piccola ditta di impianti elettrici percepiva da un anno una pensine in base ai contributi versati durante il periodo lavorativo, ora la pensione dovrebbe passare a mia madre, essendo casalinga in che percentuale dovrebbe percepire la pensione?. Ho gia controllato il sito Inps e risulta 60% dell'intero importo che percepiva quando era in vita; ma è lo stesso se la moglie è casalinga e non percepisce quindi alcun reddito?
Ho analizzato la normativa del Fondo Artigiani e le copio lo specchietto inerente ai superstiti:
SUPERSTITI
Pensione di reversibilita': spetta in caso di decesso di un pensionato.
Pensione indiretta: spetta in caso di decesso di un assicurato con almeno 15 anni di contributi o con i requisiti amministrativi per l'invalidita' (minimo 5 anni di contributi dei quali almeno 3 nell'ultimo quinquennio).
Beneficiari (le percentuali si applicano alla pensione diretta o spettante):
Coniuge solo 60%
Figlio solo 70%
Coniuge e 1 figlio 80%
Coniuge e 2 o piu' figli 100%
2 figli senza coniuge 80%
3 o piu' figli senza coniuge 100%
Nel calcolo misto o contributivo, per determinare la pensione indiretta il coefficiente di trasformazione (vedi Criteri di calcolo della pensione) e' quello relativo ai 57 anni, in caso di decesso dell'assicurato ad eta' inferiore.
Per il coniuge superstite e' stato introdotto un particolare regime di cumulabilita' fra il trattamento di pensione ed i redditi assoggettabili ad Irpef:
Reddito del coniuge superstite % di cumulabilita'
inferiore a 3 volte il trattamento minimo 100%
compreso fra 3 e 4 volte il trattamento minimo 75%
compreso fra 4 e 5 volte il trattamento minimo 60%
superiore a 5 volte il trattamento minimo 50%
P.S: come vede non fanno nessun riferimento al fatto che la moglie percepisca o meno un altro reddito, quindi confermo il dato del 60%
Consulenza per l'Avv. Eliana Dalla Costa
Ho acquistato con atto notarile un centro estetica. nell'atto notarile risulta la mia conoscenza di debiti verso l'unico dipendente pochi giorni prima licenziato, ma non risultano pero' dai libri sociali obbligatori. Ora l'avv. del dipendente mi chiede di pagare in solido col cedente perche' risulta che io comunque conoscevo l'esistenza del debito. Per cortesia, avrei necessità di sapere se ho qualche possibilità di non pagare (e far pagare solo il cedente) e su quali basi.  (15.12.01)

L'art.2560 c.c. disciplina la sorte dei debiti dell'azienda nell'ipotesi di cessione della stessa. In particolare, il secondo comma della norma citata prevede che l'acquirente dell'azienda risponde dei debiti sociali solamente se questi risultano dai libri contabili obbligatori. Tale previsione, che ha carattere eccezionale, non può essere estesa al caso in cui la conoscenza dei debiti sia desumibile da altre fonti (così Cass. 1726/ 72). La pretesa avversaria appare, pertanto, infondata.

Consulenza per l'Avv. Eliana Dalla Costa
Sono impiegata in una ditta da quasi 2 anni; da circa 6 mesi, soffro di una depressione, con ricoveri spesso all'ospedale. Sono seguita da una psichiatra. Ma spesso capita di fare assenze, per crisi di panico, o ricoveri. I miei titolari mi hanno minacciato di licenziamento, dicono che non essendo sempre presente, essendo io segretaria, non sono affidabile. Sono ammalata, le mie assenze sono giustificate da una documentazione, e purtroppo un tentativo di suicidio. Ma ora che sto cercando di venirne fuori, vogliono licenziarmi. (21.12.01)
Mancando alcune indicazioni necessarie per poter esprimere un parere più preciso, in quanto Lei non specifica se le Sue condizioni di salute siano in qualche modo legate o causate dall’ambiente di lavoro e non precisa con quale tipo di contratto Lei sia stata assunta. In ogni caso, l’art. 2110 c.c. prevede che il datore di lavoro possa recedere dal contratto di lavoro quando l’assenza del lavoratore si protrae oltre il periodo massimo previsto dal contratto stesso, salvo che la malattia non dipenda dalla nocività insita nelle modalità o svolgimento delle mansioni affidate e della quale il datore di lavoro sia in qualche modo responsabile. L’applicabilità di tale norma al Suo caso dipende, quindi, dal contenuto del contratto e dalla natura delle Sue condizioni di salute.
Consulenza per l'Avv. Eliana Dalla Costa
Ho ricevuto una lettera dalla RAI con la richiesta di pagamento del canone, che non ho mai pagato. Premetto che dal '98 ho cambiato residenza, e probabilmente questo è il motivo per cui la Rai mi scrive, supponendo che io debba avere un televisore. Poichè non ritengo giusto pagare un servizio scadente come quello offerto dalla RAI, mi chiedo se devo ignorare la loro richiesta o se devo comunque informare l'Ente della mia decisione. E qualora si dovesse presentare un funzionario, come da loro specificato nella lettera, come devo comportarmi? (09.01.02)
Nella Sua richiesta Lei non precisa se ha, o no, un televisore nella Sua nuova residenza.
Il canone RAI è qualificato come imposta e presupposto dell'obbligazione tributaria è la semplice detenzione di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione di qualsiasi emittente radiofonica o televisiva, pubblica o privata, italiana o straniera (Cass. Civ. n.8549/93).
Nel caso in cui Lei non abbia un televisore o altro apparecchio, Lei non è tenuta al pagamento del canone RAI perché, evidentemente, non usufruisce del servizio. In tal caso, Le suggerisco di inviare a RAI una lettera, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, comunicando quanto anzidetto.
In caso contrario, per le ragioni di cui sopra, Lei è tenuta al pagamento dell'imposta.
Consulenza per l'Avv. Eliana Dalla Costa
Sono sposato da X anni e ho un figlio di 2 anni e mezzo. Mia moglie non è italiana, ha la cittadinanza italiana e abitiamo in affitto in un misero mini appartamento di 22 MQ! Già da 2 anni c'è la necessità di trovare una sistemazione più ampia e adeguata. Io ho un discreto lavoro ma il problema è che mia moglie non ne vuole sapere di trovarsi un lavoro, da più di un anno non lavora e non contribuisce al progresso della nostra famiglia. Il mio stipendio da solo non basta per comprare una abitazione decente così è da più di un anno che ho provato in tutti i modi a farle capire che vi è la necessità che anche lei lavori e mi aiuti altrimenti non andiamo avanti. Oltre tutto è negligente anche nelle faccende casalinghe e invece di darsi da fare, come ci sarebbe bisogno, passa la giornata a guardare la televisione e a non combinare niente. A tutto ciò va aggiunto che lei se la prende con me e mi insulta anche per ore a causa di un nonnulla e che la mia vita è diventata un inferno a causa di questa persona che mi stressa senza che vi sia un vero motivo. Insomma non sta lavorando, mi maltratta e in pratica sembra che non le importi nulla di fare andare bene la sua famiglia. Io ho avuto fino adesso molta pazienza e comprensione, ho cercato di farle capire che questa condotta è dannosa per tutti noi ma non è cambiato mai nulla. Lei prende mille scuse per non lavorare e intanto continua a stare a casa e a non fare nulla. Visto ciò le ho detto che ci separeremo. Volevo sapere: 1) col suo comportamento mia moglie sta violando delle leggi e quali? 2) a che organo giuridico mi devo rivolgere per ottenere giustizia in merito? 3) In caso di divorzio il bambino a chi verrebbe affidato? (20.12.01)
L'art. 143 c.c. prevede che con il matrimonio marito e moglie acquistano gli stessi diritti e doveri e che entrambi devono reciprocamente collaborare nell'interesse della famiglia e della coabitazione.

Inoltre, per il secondo comma della norma anzidetta, entrambi devono contribuire ai bisogni della famiglia con il loro lavoro, professionale o casalingo.

Sua moglie, dunque, con la condotta da Lei descritta, viola l'art. 143 c.c.

Lei potrà, quindi, chiedere al Tribunale del luogo di residenza di Sua moglie che sia pronunciata la separazione anche, ove Lei possa provare che il comportamento di Sua moglie viola norme di legge, con addebito alla stessa della separazione.

Per l'art.155 c.c., il Giudice che pronuncia la separazione dichiara a quale dei coniugi vengono affidati i figli e adotta ogni altro provvedimento relativo agli stessi, con esclusivo riferimento al loro interesse materiale e morale. Il Giudice, quindi, sceglie il genitore più idoneo al mantenimento ed all'educazione della prole, sulla base di molti elementi quali l'età ed il sesso dei minori, le condizioni di salute e le loro esigenze, tenendo altresì presenti le condizioni psico-fisiche dei genitori e l'ambiente dove questi andranno a vivere dopo la separazione (Cass. civ. n. 70/1983).

Consulenza per l'Avv. Eliana Dalla Costa
Un professionista con P.IVA e un contratto di prestazione d'opera intellettuale continuativa può essere sottoposto a vincoli di orario e designato a compiti diversi dal mandato contrattuale con modalità tipiche del lavoro subordinato (mezzi, obbiettivi, ordini gerarchici, etc...)? e in tal caso è possibile, senza rispettare il preavviso, recedere il contratto per giusta causa? (18.11.01)
Di regola la prestazione coordinata e continuativa a carattere prevalentemente personale connota il rapporto di lavoro parasubordinato, che costituisce un'ipotesi di lavoro autonomo (Cass. n. 2216/88; 1245/89). Tuttavia, per qualificare il rapporto di lavoro come autonomo o subordinato si deve aver riguardo non tanto alla volontà espressa dalle parti nel contratto, quanto al concreto svolgersi dell'attività lavorativa. L'assoggettamento alle direttive altrui è considerata la caratteristica tipica del rapporto di lavoro subordinato (Cass. n. 11711/98).
Ove, quindi, il rapporto di lavoro possa definirsi autonomo, l'art.2237 c.c. dettato in materia di contratto d'opera intellettuale prevede che il prestatore d'opera possa recedere dal contratto senza preavviso in presenza di giusta causa, con diritto al rimborso delle spese ad al compenso per l'opera prestata.
Se, viceversa il rapporto di lavoro si svolge con le forme proprie della subordinazione, il recesso dal contratto segue la disciplina relativa.
Consulenza per l'Avv. Eliana Dalla Costa
Il mio dipendente lascia il lavoro, senza preavviso gli consegno il libretto e il tfr come da bp. pagato in ass.banc. Ora vuole farmi causa perchè non gli ho dato il preavviso. Cosa posso fare? (20.12.01)
il recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato è disciplinato dall'art.2118 c.c., in base al quale ciascun contraente può recedere dal contratto dando il preavviso di legge. In mancanza di preavviso, colui che recede è tenuto a corrispondere all'altra parte un'indennità, che ha natura risarcitoria, pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

Non è chiaro, quindi, da quanto Lei scrive, quali ragioni avrebbe il Suo ex dipendente per agire in giudizio contro di Lei.

Consulenza per l'Avv. Eliana Dalla Costa
Vorrei sapere come ci si deve comportare da un punto di vista legale in caso di nascita di un figlio non essendo sposati ed il mio compagno essendo legalmente separato. Quali leggi tutelano il bambino in queste circostanze? (12.01.02)
La nascita di un figlio al di fuori del matrimonio realizza l'ipotesi
di filiazione naturale, disciplinata dagli artt. 250 e ss c.c..
Il figlio naturale riconosciuto da un genitore acquista lo "status" di figlio legittimo nei confronti del genitore che lo ha riconosciuto ed assume il cognome di questi, a norma degli artt. 261 e 262 c.c..
Quando il riconoscimento è effettuato da entrambi i genitori
contemporaneamente, il figlio acquista nei confronti di entrambi lo stato di figlio legittimo ed assume il cognome del padre.
Se entrambi i genitori riconoscono il figlio e convivono con questi, la patria potesà è esercitata dal padre e dalla madre di comune accordo.
In caso contrario, la patria potestà spetta a genitore che per primo ha riconosciuto il figlio o a quello con il quale il minore convive.
Con il riconoscimento del figlio naturale sorgono in capo al genitore gli stessi obblighi e diritti che gli artt. 147 e 315 c.c. dettano con riferimento ai figli legittimi, quelli nati nel matrimonio.
Il genitore ha, dunque, l'obbligo di mantenere, istruire, educare il
figlio e questi ha l'obbligo di rispettare il genitore e di contribuire, secondo le proprie sostanze ed il proprio reddito, al mantenimento del genitore finchè convive con lui.
Consulenza per il Dott. Stefano Del Torso
Gianmario,13 mesi, da settembre ha spesso bronchiti con febbre alta,tosse e respiro asmatico. Curato sempre con Cefixoral e Panacef alternandoli. rx negative. E' giusto somministrare così spesso antibiotici? Cosa fare in alternativa? E' un problema che nei bambini piccoli si risolve con la crescita? E' consigliabile mandarlo al nido in aprile sperando che con la bella stagione il problema si attenui?
P.S.: Ha già un fratellino di due anni che frequenta il nido.
E' verosimile che la maggior parte delle infezioni respiratorie sia di origine virale, parzialmente o totalmente. La terapia antibiotica quindi ha una giustificazione solo parziale e in particolare il tipo di antibiotico cefalosporine) non e' quello considerato di prima scelta in questa fascia di eta' per queste patologie, qualora sia veramente necessario un antibiotico.
La presenza di un fratellino in casa che frequenta il nido aumenta la probabilita' che gli episodi siano di origine virale e diminuisce quindi la necessita' di una terapia antibiotica, almeno in teoria.
La presenza di broncospasmo puo' indicare la presenza di iperreattivita' bronchiale in corso di infiammazioni respiratorie e quindi necessita di una terapia broncodilatatrice ed eventualmente antiinfiammatoria, valutando la possibilita' di una patogenesi allergica, specie se altri componenti della famiglia soffrissero di forme allergiche ( riniti, dermatiti, asma etc ).
Essitono anche latre cause di infezioni repsiratorie ricorrenti che
dovranmno essere eventualmente escluse,se la frequenza degli episodi non dovesse ridursi. Mandarlo al Nido in Aprile e' comunque un rischio di ulteriori infezioni. Il problema di solito si risolve con la crescita.
Consulenza per il Prof. Andrea Ferlini
Mio figlio di 9 anni ha espresso il desiderio di suonare la chitarra. Tra le tante domande quella se sia opportuno iniziare con teoria e solfeggio, oppure senza particolare rigore per verificarne l'interesse. Che impegno comporterebbe inizialmente?
Non è opportuno iniziare con Teoria e Solfeggio; è importante verificare le attitudini e l'interesse del bambino per la musica con un approccio il più possibile "ludico" con lo strumento e successivamente, partendo dalla pratica dello strumento, arrivare alle nozioni di base della teoria musicale. L'impegno iniziale può essere di un'ora alla settimana con un insegnante privato, oppure seguire un corso organizzato (ad esempio in alcune Parrocchie o Scuole) con orari e lezioni organizzati generalmente sempre una volta alla settimana (qualche volta le lezioni non sono individuali).
Consulenza per la Dott.ssa Carlotta Levorato
Concetto di inerenza e congruità del costo nello svolgimento di attività sportiva professionistica. E' spesabile nell'anno l'acquisto del fioretto da parte dello schermitore professionista. Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto l'acquisto dell'atrezzatura da bagno (accappatoio e shampoo) è detraibile ai sensi dell'art 19 dpr 600/73?
La risposta dipende da alcune considerazioni:
innanzitutto la scherma non è considerata sport professionista (perchè non dichiarato tale dalla federazione madre) quindi bisogna verificare quanto segue: se si tratta di reddito di lavoro autonomo (lavoro occasionale - certificato con ritenuta d'acconto al 20%) sono deducibili le spese:
- inerenti: cioè quanto hanno attinenza all'attività svolta dal
lavoratore autonomo 8in base all'art.50 c.1 del DPR 917/86), quindi se ha avuto compensi per lavoro autonomo per una manifestazione schermistica direi che l'acquisto del fioretto è inerente all'attivita;
- documentate: deve essere cioè provato il sostenimento della spesa. La prova può essere costituita da un qualsiasi documenteo fiscalmente valido (fattura, ricevuta fiscale, scontrino integrato (cioè con aggiunto il codice fiscale direttamente dal commerciante): se effettivamente pagate nel periodo di imposta di riferimento.
Se invece la prestazione è considerata come compenso di attività
sportiva dilettantistica non è prevista nessuna deducibilità di spesa,
in quanto per per tipo di reddito è previsto l'esenzione da imposta
fino a 10 milioni di lire, poi una ritenuta a titolo d'imposta fino a
quaranta milioni di lire (pari al primo scaglione irpef e di
addizionale regionale, circa un 19%), poi una ritenuta d'acconto in
base agli scaglioni.
Per essere più precisa dovrei avere altre informazioni sul tipo di reddito (es. titolare di partita iva, oppure lavoro autonomo, oppure dilettantistica oppure coordinata e continuativa).
Consulenza per l'Avv. Marco Ferraresso
Volevo sapere se i nastri e le cartucce delle stampanti fanno parte dei rifiuti speciali e quindi vanno smaltiti a parte. (12.11.01)
A mio avviso "i nastri e le cartucce delle stampanti" sono rifiuti speciali. Ciò può dirsi giusta il disposto dell'art. 7 del Decreto Legislativo 05/02/1997 n. 22 (in Gazz. Uff. 15/02/1997 n. 38 - Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti d'imballaggi). L'allegato "D" di tale norma, codici 08 e 0803, lascerebbe ad intendere, altresì, trattarsi di rifiuti anche pericolosi: "Rifiuti da PFFU (da produzione, formulazione, fornitura ed uso N.d.R.) .. di inchiostri per stampa". Se Lei è di Padova, Le consiglio di rivolgersi all'AZIENDA PADOVA SERVIZI S.p.A. - DIVISIONE AMBIENTE - A.M.N.I.U.P, onde avere conferma operativa sul punto.
Consulenza per l'Avv. Marco Ferraresso
Vorrei conoscere le conseguenze che porta un assegno "protestato" per chi l'ha emesso e che azione legale deve intraprendere il beneficiario (truffato..).  (05.10.01)
Lei evidentemente si riferisce ad un assegno bancario messo all'incasso e risultato impagato per mancanza fondi ("senza provvista"). L'emittente rischia ora una condanna ad una sanzione amministrativa pecuniaria da parte del Prefetto fino ad un massimo di dodici milioni di lire nonché, nei casi più gravi o di reiterazione, anche altre sanzioni amministrative accessorie quali il divieto d'emissione d'assegni bancari e postali, l'interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ecc.. L'emittente può evitare queste sanzioni pagando entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo, anche a lei direttamente, l'importo dell'assegno impagato, maggiorato degli interessi legali, di una penale del 10% e delle spese per il protesto. Nel frattempo non può iniziare il procedimento sanzionatorio amministrativo di cui sopra. Quanto alle "azioni legali" esperibili per recuperare la somma portata dall'assegno esso costituisce titolo esecutivo contro l'emittente. Previa una necessaria formalità - che potrebbe fare anche Lei personalmente (notifica atto di precetto con cui s'intima al debitore il pagamento entro 10 gg. di tutto quanto sopra e si avvisa che in difetto si procederà esecutivamente) ma che Le consiglio di far fare al Suo Avvocato - può sottoporre a "pignoramento" i beni (mobili, immobili, crediti ecc.) del debitore e soddisfarsi sul ricavato della vendita forzata degli stessi (solitamente all'asta). Non deve quindi fare "nessuna causa" contro il debitore ma può mettere subito in moto l'espropriazione forzata dei beni di quest'ultimo al fine di soddisfare il suo credito. Si consoli può "torturare" esecutivamente il debitore fino a quando non ha incassato tutto. Sempre che ci riesca e che non molli l'osso per i costi della/e procedure esecutive e del legale.
Consulenza per Sandra Gigli
Nata il 25.04.1935 vicino a xxxxx alle ore 13.30. qual'è l'ascendente e come si sposa con il segno di nascita?
Il suo Ascendente è Vergine. Se la sua ora di nascita è vera (13.30) risulta a 00°56' della vergine, se lei è nata anche solo 10 minuti prima diventa Leone, ecco perché gli astrologi chiedono di accertarsi che l'ora sia più veritiera possibile. Questo ascendente Vergine risente ancora dell'influenza del precedente segno del Leone, perciò da un lato può caratterizzarla come una persona determinata e sicura (Leo) dall'altro a volte può emergere dell'insicurezza ed il desiderio di essere sempre rassicurata dagli altri (Ver), ritengo che le due cose riescano ad essere vissute contemporaneamente creando in lei i maggiori problemi d'insicurezza nelle relazioni personali, con gli uomini, mentre dai conoscenti e dalle donne in genere è vista come una persona decisa. Fisicamente qualche problemino di circolazione o di pressione alta possono significare la maggiore influenza del Leone, mentre i problemi all'intestino e allo stomaco sono caratteristiche tipiche dei Vergine. Il suo Asc Verg ben si sposa con il suo segno (Toro), anzi tra i due punti della sua carta del cielo si forma un aspetto armonico, aspetto che le è certamente stato utile nel corso degli anni per saper sempre trovare in se stessa una ragione ed una motivazione per superare le difficoltà ed i problemi, possiede anche una mente brillante ed intuitiva, anche se forse da bambina è stata cresciuta con un'educazione che non le ha permesso di "fare ciò che sentiva" e si è un po' sentita come un passerotto in gabbia ma nel corso del tempo ha recuperato il terreno perduto.
Consulenza per il Dott. Fabrizio Gori
Sono madre affidataria di due minori (6e 14 anni); i miei figli hanno un pessimo rapporto con il padre e vivono come una costrizione l'obbligo di passare le vacanze estive con lui, specie perche' quest'ultimo impedisce loro di trascorrerle, come d'abitudine dalla nascita, in una mia casa di mare, dove hanno diversi amichetti. La sua imposizione nasce esclusivamente da una ripicca rivolta a me che colpisce invece i miei figli. Mi chiedo se e' giusto tutto questo e se uno specialista puo' attestare tale disagio in modo da modificare legalmente quanto richiesto dai miei bambini e finora ignorato. Nonostante l'intervento di molte persone, nulla e' cambiato, e i miei figli sono gia' due estati che non possono godere della compagnia degli amichetti. In fondo loro chiedono soltanto di stare con il padre a luglio anzicche' ad agosto. Le conseguenze psicologiche sono molto pesanti; rifiutano il padre perche' sanno che lui si comporta cosi' solo per dispetto nei miei confronti. Adesso sto preparando il divorzio e non so come fare per poter modificare tale situazione. Il giudice, infatti, potrebbe non tenere in considerazione la mia richiesta di scambio periodo, come si e' gia' verificato.
Gentile Sig.ra Stefania, ho riletto più volte la sua mail e dal quel che ho capito lei sarebbe disposta a prestare la sua casa a suo marito pur di accontentare i suoi figli. Mi pare un gesto volto alla ricerca del mantenimento della stabilità a favore dei minori (che potrebbero così continuare a vedere i loro amichetti a cui si sono affezionati), e per ciò è senz'altro una protezione al loro benessere, messo già in pericolo dalla separazione dei genitori. Mi chiedo a questo punto cos'abbia suo marito per essere talmente dispettoso con lei, da essere disposto a rovinare il proprio rapporto con i figli.
Trascurare il loro diritto ad essere tenuti al riparo dai vostri conflitti li farà soffrire molto, e gli effetti relazionali ed emotivi si vedranno anche a lungo termine: ha provato a parlarne con lui? Ha provato a chiedere cosa pensa del fatto di andare in una casa dove, immagino, abbiate trascorso periodo assieme? Lei afferma che già adesso i bambini rifiutano il papà perchè prendono le difese della mamma, bersaglio, tramite loro, dei dispetti. Oltre a questo atteggiamento manifesto lei nota altri segni di sofferenza nei suoi figli? Sul loro umore oppure sul rendimento scolastico?
Mi scusi ma non ho capito cosa cambierebbe spostando i mesi estivi di affido temporaneo a suo marito, lui non potrebbe più obbligare i vostri figli a non andare al mare? O che altro?
Purtroppo non saprei approfondire la questione dal punto di vista giuridico ma credo che un buon giudice sia sensibile alla problematica della tutela del diritto dei minori a vedersi riconosciuto il mantenimento delle consuetudini per non rendere più traumatica del necessario la dolorosa esperienza della separazione dei genitori.
Consulenza per l'Avv. Paola Sainati
cosa puo' fare il mio datore di lavoronel caso in cui il tribunale abbia pignorato 1/5 del mio stipendio: la parte non pignorata mi dev'essere pagata? in base a quale norma?

Dal momento in cui gli é stato notificato l'atto di pignoramento presso terzi, il datore di lavoro deve trattenersi il 1/5 dello stipendio e versare al dipendente la differenza.
Gli artt. del c.p.c. sono: 543, 544 e 545.

Consulenza per l'Avv. Paola Sainati
E' possibile che il minor proprietario di una casa singola (1/8 un ottavo) possa chiedere al tribunale di mettere all'asta l'immobile? (07.02.02)

Sì, in quanto ai sensi dell'art. 1111 c.c., ciascun partecipante alal
comunione può chiedere lo scioglimento della stessa. Nell'ipotesi di un immobile, lo scioglimento si può attuare chiedendone la vendita giudiziaria.



Torna ad inizio pagina^