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Consulenza
per il Dott. G.Michele Ortu:
Ho ripreso la pillola dopo 5 anni che non la prendevo. Ho 25 anni. E' il primo mese di assunzione e sto avendo alcune, poche, perdite di sangue...
Non ho avuto rapporti in questo periodo.
Devo preoccuparmi? |
E' normale che assumendo la pillola si possano avere degli "spot" ematici che possono talora durare anche tutto il primo mese di assunzione. successivamente dovrebbe, se sei precisa nelle assunzioni, passare tutto. Se cio' non avviene e persistono le perdite significa che il dosaggio della stessa non e' adeguato al tuo organismo e pertanto dovrai riparlare col tuo ginecologo di fiducia. Ma mi raccomando: sempre regolare nell'assunzione e attenta a eventuali diarree o vomiti persistenti che potrebbero in qualche modo alterare l'assorbimento delle sostanze ormonali all'interno della pillola. La sicurezza e' comunque salvaguardata anche in presenza di piccoli spot. |
Consulenza
per la Dott.ssa Cristina Zambelli Franz:
Il mio medico di base mi ha diagnosticato un papilloma genitale
esterno. Lui mi ha ordinato una terapia laser dal Dott.SCEK NUR NEGIAT.
Consultandomi ho letto che è molto probabile che anche dopo la rimozione
il virus si ripresenti di nuovo. Per questo chiedo se posso provare del
PODOFILOX o l'IMIQUIMOD prima di passare ad una imozione, che è da uso
esterno... occorre una prescrizione?
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I condilomi acuminati o verruche genitali sono lesioni cutanee molto frequenti provocate da un’infezione virale (HPV o Papilloma virus) a trasmissione sessuale.
Nemmeno l’uso regolare e corretto del profilattico assicura una protezione assoluta da questo tipo di infezione.
L’infezione da HPV può provocare lesioni subcliniche, ovvero non visibili ad occhio nudo durante la normale visita dermatologica. Tali lesioni possono essere evidenziate nel paziente maschio con l’utilizzo da parte del dermatologo di una speciale lente previa applicazione di una soluzione di acido acetico che conferisce un aspetto biancastro alle aree infettate, nella donna invece con l’esame colposcopico da parte del ginecologo.
Le lesioni subcliniche maschili non vanno trattate mentre quelle a carico dei genitali interni femminili vengono trattate con diverse tecniche decise caso per caso dal ginecologo per la loro associazione con la patologia neoplastica genitale femminile.
Le lesioni clinicamente evidenti, chiamate condilomi acuminati o verruche genitali, vanno trattate per la loro contagiosità e la scelta della terapia va discussa insieme al paziente tenendo conto soprattutto dell’estensione delle lesioni.
Nel caso di una o di poche lesioni isolate (come il Suo, mi sembra di capire), va preferita una tecnica di tipo fisico che in una o due sedute porta alla scomparsa completa delle lesioni stesse. Io consiglio la crioterapia con azoto liquido (criochirurgia), meno dolorosa, più economica e meno a rischio di esiti cicatriziali rispetto alla laserterapia.
Nel caso invece di lesioni più estese è consigliabile di solito la terapia con imiquimod. Si tratta di un farmaco che stimola una risposta antivirale locale da parte del nostro organismo.Va prescritto dallo specialista dermatologo (farmaco di fascia C soggetto a prescrizione medica, meglio se specialistica) che visita il paziente, conferma la diagnosi di condilomi, valuta la correttezza dell’indicazione ed esclude eventuali controindicazioni alla terapia stessa. Il nome commerciale dell’imiquimod è Aldara (3M ). Una confezione da 12 bustine monodose di crema al 5%, sufficiente per un trattamento di 4 settimane, ha un costo di circa 113 euro. La crema va applicata rigorosamente tre volte a settimana (es. lunedì, mercoledì e venerdì) la sera prima di coricarsi, su cute pulita e asciutta, va lasciata agire per 6-10 ore (tutta la notte) e il mattino seguente la parte trattata va lavata con acqua tiepida e sapone delicato. Il trattamento non deve durare più di 16 settimane. Gli effetti collaterali più comuni comprendono eritema, edema e prurito. Talvolta può manifestarsi una vera dermatite con vescicole, erosioni e croste. In tal caso la terapia va sospesa, va trattata la dermatite e il trattamento potrà riprendere non appena si sarà attenuata la reazione cutanea.
Naturalmente la terapia con imiquimod va fatta sotto controllo medico, prevedendo dei controlli periodici dal dermatologo che valuterà l’efficacia della terapia, tratterà gli eventuali effetti collaterali e stabilirà l’avvenuta guarigione.
Per quanto riguarda la podofillina, l’impiego di questa sostanza è ormai in disuso a causa della sua forte azione irritante e delle difficoltà di applicazione.
Infine, una volta eliminati completamente i condilomi, le recidive sono possibili ma non molto frequenti. Più spesso la guarigione si può considerare definitiva. |
Consulenza
per il Dott. Oscar Bernardi:
Dopo
un colpo di frusta cervicale da incidente stradale
per quanto tempo possono persistere le vertigini
e quale deve essere l'iter più adatto per
la guarigione?
Quali
sono i danni psicologici e le relative disabilità psicofisiche
dei pazienti che hanno avuto problemi di vertigini?
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Le
vertigini possono essere: a) assenti, b) presenti in forma
di crisi acute e violente con inabilità a svolgere qualsiasi
attività, oppure c) manifestarsi come una insicurezza
in piedi, in certe posizioni, mentre si cammina, che diventa
purtroppo una insicurezza psicologica a ritornare a svolgere
le consuete attività. Questi disturbi possono durare
da giorni a qualche mese... E' perciò importante un
percorso riabilitativo completo, ovvero una terapia fisioterapica
non solo locale, ma globale atta a ridare alla persona una
buona sensazione nello spazio, togliendo di mezzo contratture
muscolari diffuse, di difesa, psicologicamente inaccettabili.
Vi sono poi altri tipi di rieducazione da associare, se indicati,
come quella detta "vestibolare", per particolari
disturbi labirintici. La filosofia é: il paziente, accompagnato
dal terapeuta, deve "lavorare" per "recuperare".
No quindi ad atteggiamenti del tipo "riposo forzato",
se non esplicitamente motivati da fratture o danni organici
vertebrali notati alle radiografie o TAC o Risonanza.
La vertigine, di qualsiasi tipo sia, instaura immediatamente uno stato
di ansia collegato alla consapevolezza di aver perso di colpo i propri
riferimenti nello spazio. E' in parte come perdere di colpo la propria
casa. Quanto più essa persiste, induce anche depressione legata
alla paura di non riuscire più a fare certe attività che
magari richiedono attenzione e buon senso dell'equilibrio. E' pertanto
punto Primo e Fondamentale riconoscere questo aspetto di sofferenza psicologica
da parte di paziente e terapeuta, al fine di lavorare insieme alla sua
risoluzione. |
Consulenza
per l'Avv. Zeno Baldo:
Vivo
da 10 anni in italia, lavorando come artista. Da 4 anni ho un permesso
di soggiorno da studente, ed ho fatto la residenza, carta di identità,
patente etc...ho comprato perfino la casa. il permesso è enevitabilmente
scaduto, e io vorrei communque continuare a vivere da artista legalmente
qui in italia, pagando tasse requisiti etc...mettermi in regola.
Che consigli mi dà? (18.01.02) |
Nel
Suo caso non dovrebbero esserci molti problemi per rimanere
in Italia e mettersi in regola con il lavoro, pagando dunque
le tasse e i contributi, dei quali in ogni momento futuro potrà entro
certi limiti chiedere la restituzione. In particolare, ha due
possibilità: quella di chiedere un permesso di soggiorno
per motivi di lavoro, autonomo o subordinato, eventualmente
convertendo quello per motivi di studio. In entrambi i casi
ciò può avvenire nei limiti delle quote annue
fissate con un decreto ministeriale, decreto che uscirà nel
prossimo mese. Può intanto presentare la domanda di
autorizzazione al lavoro alla Direzione provinciale del Lavoro
(Via Jappelli,12). Qui potrà trovare, altresì,
i moduli con la documentazione da portare. Potrà annche
chiedere la carta di soggiorno, in quanto lei è residente
in Italia da più di cinque anni. In questo caso la procedura è un
po' (ma poco) più complessa. |
Consulenza
per il Dott. Oscar Bernardi:
Vorrei
sapere dove posso farmi operare un neurinoma acustico
di piccole dimensioni. |
Un
neurinoma acustico è una piccola cisti, o tumore benigno,
che coinvolge generalmente il nervo dell'udito e quello dell'equilibrio.
Se di piccole dimensioni, può dare modesti disturbi
(qualche piccolo ronzio in un orecchio solo, modeste vertigini,
etc.). Dopo esami strumentali (audiometrico, impedenzometrico,
potenziali evocati uditivi) e radiologici (Risonanza Magnetica/Tac)
lo specialista audiologo e lo specialista oto-neurochirurgo
valuteranno la necessità dell'intervento chirurgico.
Mentre la chirurgia è raccomandata per i neurinomi di
discrete o grandi dimensioni, per quelli piccoli è possibile
una attesa, con periodici controlli clinici e radiologici.
Per l'intervento, quando necessario, esistono in Italia centri
dove questa chirurgia viene fatta con successo da molto tempo. |
Consulenza
per il Dott. Eugenio De Carlo
Quali
possono essere le conseguenze a livello fisiologico patologico
di un varicocele di gravita' lieve-moderata? Esiste qualche
suggerimento per ridurre i rischi che ne possono derivare? |
La
gravità di un varicocele si misura in base alle dimensioni,
alla presenza del cosiddetto "reflusso" venoso, al
grado di riduzione volumetrica del testicolo interessato (tutti
parametri facilmente valutabili con ecografia ed ecodoppler
testicolare), e in base all'eventuale compromissione quantitativa
e qualitativa (soprattutto motilità) degli spermatozoi.
Il varicocele può infatti determinare o aggravare una situazione
di infertilità, e si riscontra spesso durante la valutazione delle
coppie infertili. Il varicocele, specialmente se bilaterale, può anche
essere il segno di una compressione delle vene spermatiche dovuta a processi "espansivi" all'interno
dell'addome.
Talvolta può determinare senso di peso o dolore in regione testicolare-inguinale,
eventaulmente aggravato dallo sforzo fisico o dalla postura.
Non va mai trascurato. Anche un varicocele di piccolo dimensioni può essere
associato a una compromissione dello "spermiogramma". In generale,
oggi viene diagnosticato e quindi trattato più precocemente, anche
con procedure semplici e ambulatoriali, tipo la sclerosi flebografica.
Altrimenti si effettua un piccolo intervento chirurgico, consistente
nella legatura della vena spermatica interessata. |
Consulenza
per Massimo Bertola
Volevo
soddisfare una mia curiosita: e possibile realizzare
immagini .gif animate? Se si, come bisogna fare? Bisogna avere alcuni particolari
software? |
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Consulenza
per la Dott.ssa Laura Cerliani
Le
chiedo informazioni sulle pensioni che l'Inps da ai superstiti.
Il caso è la recente morte di mio padre lasciando
una moglie casalinga e 3 figli tutti maggiorenni. Mio
padre titolare artigiano di una piccola ditta di impianti
elettrici percepiva da un anno una pensine in base ai
contributi versati durante il periodo lavorativo, ora
la pensione dovrebbe passare a mia madre, essendo casalinga
in che percentuale dovrebbe percepire la pensione?. Ho
gia controllato il sito Inps e risulta 60% dell'intero
importo che percepiva quando era in vita; ma è lo
stesso se la moglie è casalinga e non percepisce
quindi alcun reddito? |
Ho
analizzato la normativa del Fondo Artigiani e le copio lo specchietto
inerente ai superstiti:
SUPERSTITI
Pensione di reversibilita': spetta in caso di decesso di un pensionato.
Pensione indiretta: spetta in caso di decesso di un assicurato con almeno
15 anni di contributi o con i requisiti amministrativi per l'invalidita'
(minimo 5 anni di contributi dei quali almeno 3 nell'ultimo quinquennio).
Beneficiari (le percentuali si applicano alla pensione diretta o spettante):
Coniuge solo 60%
Figlio solo 70%
Coniuge e 1 figlio 80%
Coniuge e 2 o piu' figli 100%
2 figli senza coniuge 80%
3 o piu' figli senza coniuge 100%
Nel calcolo misto o contributivo, per determinare la pensione indiretta
il coefficiente di trasformazione (vedi Criteri di calcolo della pensione)
e' quello relativo ai 57 anni, in caso di decesso dell'assicurato ad
eta' inferiore.
Per il coniuge superstite e' stato introdotto un particolare regime di
cumulabilita' fra il trattamento di pensione ed i redditi assoggettabili
ad Irpef:
Reddito del coniuge superstite % di cumulabilita'
inferiore a 3 volte il trattamento minimo 100%
compreso fra 3 e 4 volte il trattamento minimo 75%
compreso fra 4 e 5 volte il trattamento minimo 60%
superiore a 5 volte il trattamento minimo 50%
P.S: come vede non fanno nessun riferimento al fatto che la moglie
percepisca o meno un altro reddito, quindi confermo il dato del 60% |
Consulenza
per l'Avv. Eliana Dalla Costa
Ho acquistato con atto notarile
un centro estetica. nell'atto notarile risulta la mia
conoscenza di debiti verso l'unico dipendente pochi giorni
prima licenziato, ma non risultano pero' dai libri sociali
obbligatori. Ora l'avv. del dipendente mi chiede di pagare
in solido col cedente perche' risulta che io comunque
conoscevo l'esistenza del debito. Per cortesia, avrei
necessità di sapere se ho qualche possibilità di
non pagare (e far pagare solo il cedente) e su quali
basi. (15.12.01) |
L'art.2560
c.c. disciplina la sorte dei debiti dell'azienda nell'ipotesi
di cessione della stessa. In particolare, il secondo comma
della norma citata prevede che l'acquirente dell'azienda
risponde dei debiti sociali solamente se questi risultano
dai libri contabili obbligatori. Tale previsione, che ha
carattere eccezionale, non può essere estesa al caso
in cui la conoscenza dei debiti sia desumibile da altre fonti
(così Cass. 1726/ 72). La pretesa avversaria appare,
pertanto, infondata. |
Consulenza
per l'Avv. Eliana Dalla Costa
Sono impiegata in una ditta da
quasi 2 anni; da circa 6 mesi, soffro di una depressione,
con ricoveri spesso all'ospedale. Sono seguita da una
psichiatra. Ma spesso capita di fare assenze, per crisi
di panico, o ricoveri. I miei titolari mi hanno minacciato
di licenziamento, dicono che non essendo sempre presente,
essendo io segretaria, non sono affidabile. Sono ammalata,
le mie assenze sono giustificate da una documentazione,
e purtroppo un tentativo di suicidio. Ma ora che sto
cercando di venirne fuori, vogliono licenziarmi. (21.12.01) |
Mancando
alcune indicazioni necessarie per poter esprimere un parere
più preciso, in quanto Lei non specifica se le Sue condizioni
di salute siano in qualche modo legate o causate dallambiente
di lavoro e non precisa con quale tipo di contratto Lei sia
stata assunta. In ogni caso, lart. 2110 c.c. prevede
che il datore di lavoro possa recedere dal contratto di lavoro
quando lassenza del lavoratore si protrae oltre il periodo
massimo previsto dal contratto stesso, salvo che la malattia
non dipenda dalla nocività insita nelle modalità o
svolgimento delle mansioni affidate e della quale il datore
di lavoro sia in qualche modo responsabile. Lapplicabilità di
tale norma al Suo caso dipende, quindi, dal contenuto del contratto
e dalla natura delle Sue condizioni di salute.
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Consulenza
per l'Avv. Eliana Dalla Costa
Ho ricevuto una lettera
dalla RAI con la richiesta di pagamento del canone, che non ho
mai pagato. Premetto che dal '98 ho cambiato residenza, e probabilmente
questo è il motivo per cui la Rai mi scrive, supponendo
che io debba avere un televisore. Poichè non ritengo giusto
pagare un servizio scadente come quello offerto dalla RAI, mi chiedo
se devo ignorare la loro richiesta o se devo comunque informare
l'Ente della mia decisione. E qualora si dovesse presentare un
funzionario, come da loro specificato nella lettera, come devo
comportarmi? (09.01.02) |
Nella
Sua richiesta Lei non precisa se ha, o no, un televisore nella
Sua nuova residenza.
Il canone RAI è qualificato come imposta e presupposto dell'obbligazione
tributaria è la semplice detenzione di un apparecchio atto o adattabile
alla ricezione di qualsiasi emittente radiofonica o televisiva, pubblica
o privata, italiana o straniera (Cass. Civ. n.8549/93).
Nel caso in cui Lei non abbia un televisore o altro apparecchio, Lei
non è tenuta al pagamento del canone RAI perché, evidentemente,
non usufruisce del servizio. In tal caso, Le suggerisco di inviare a
RAI una lettera, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, comunicando
quanto anzidetto.
In caso contrario, per le ragioni di cui sopra, Lei è tenuta al
pagamento dell'imposta.
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Consulenza
per l'Avv. Eliana Dalla Costa
Sono
sposato da X anni e ho un figlio di 2 anni e mezzo. Mia
moglie non è italiana, ha la cittadinanza italiana
e abitiamo in affitto in un misero mini appartamento
di 22 MQ! Già da 2 anni c'è la necessità di
trovare una sistemazione più ampia e adeguata.
Io ho un discreto lavoro ma il problema è che
mia moglie non ne vuole sapere di trovarsi un lavoro,
da più di un anno non lavora e non contribuisce
al progresso della nostra famiglia. Il mio stipendio
da solo non basta per comprare una abitazione decente
così è da più di un anno che ho
provato in tutti i modi a farle capire che vi è la
necessità che anche lei lavori e mi aiuti altrimenti
non andiamo avanti. Oltre tutto è negligente anche
nelle faccende casalinghe e invece di darsi da fare,
come ci sarebbe bisogno, passa la giornata a guardare
la televisione e a non combinare niente. A tutto ciò va
aggiunto che lei se la prende con me e mi insulta anche
per ore a causa di un nonnulla e che la mia vita è diventata
un inferno a causa di questa persona che mi stressa senza
che vi sia un vero motivo. Insomma non sta lavorando,
mi maltratta e in pratica sembra che non le importi nulla
di fare andare bene la sua famiglia. Io ho avuto fino
adesso molta pazienza e comprensione, ho cercato di farle
capire che questa condotta è dannosa per tutti
noi ma non è cambiato mai nulla. Lei prende mille
scuse per non lavorare e intanto continua a stare a casa
e a non fare nulla. Visto ciò le ho detto che
ci separeremo. Volevo sapere: 1) col suo comportamento
mia moglie sta violando delle leggi e quali? 2) a che
organo giuridico mi devo rivolgere per ottenere giustizia
in merito? 3) In caso di divorzio il bambino a chi verrebbe
affidato? (20.12.01) |
L'art.
143 c.c. prevede che con il matrimonio marito e moglie acquistano
gli stessi diritti e doveri e che entrambi devono reciprocamente
collaborare nell'interesse della famiglia e della coabitazione.
Inoltre,
per il secondo comma della norma anzidetta, entrambi devono
contribuire ai bisogni della famiglia con il loro lavoro,
professionale o casalingo.
Sua
moglie, dunque, con la condotta da Lei descritta, viola l'art.
143 c.c.
Lei
potrà, quindi, chiedere al Tribunale del luogo di
residenza di Sua moglie che sia pronunciata la separazione
anche, ove Lei possa provare che il comportamento di Sua
moglie viola norme di legge, con addebito alla stessa della
separazione.
Per
l'art.155 c.c., il Giudice che pronuncia la separazione dichiara
a quale dei coniugi vengono affidati i figli e adotta ogni
altro provvedimento relativo agli stessi, con esclusivo riferimento
al loro interesse materiale e morale. Il Giudice, quindi,
sceglie il genitore più idoneo al mantenimento ed
all'educazione della prole, sulla base di molti elementi
quali l'età ed il sesso dei minori, le condizioni
di salute e le loro esigenze, tenendo altresì presenti
le condizioni psico-fisiche dei genitori e l'ambiente dove
questi andranno a vivere dopo la separazione (Cass. civ.
n. 70/1983).
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Consulenza
per l'Avv. Eliana Dalla Costa
Un
professionista con P.IVA e un contratto di prestazione
d'opera intellettuale continuativa può essere
sottoposto a vincoli di orario e designato a compiti
diversi dal mandato contrattuale con modalità tipiche
del lavoro subordinato (mezzi, obbiettivi, ordini gerarchici,
etc...)? e in tal caso è possibile, senza rispettare
il preavviso, recedere il contratto per giusta causa? (18.11.01) |
Di
regola la prestazione coordinata e continuativa a carattere
prevalentemente personale connota il rapporto di lavoro parasubordinato,
che costituisce un'ipotesi di lavoro autonomo (Cass. n. 2216/88;
1245/89). Tuttavia, per qualificare il rapporto di lavoro come
autonomo o subordinato si deve aver riguardo non tanto alla
volontà espressa dalle parti nel contratto, quanto al
concreto svolgersi dell'attività lavorativa. L'assoggettamento
alle direttive altrui è considerata la caratteristica
tipica del rapporto di lavoro subordinato (Cass. n. 11711/98).
Ove, quindi, il rapporto di lavoro possa definirsi autonomo, l'art.2237
c.c. dettato in materia di contratto d'opera intellettuale prevede che
il prestatore d'opera possa recedere dal contratto senza preavviso in
presenza di giusta causa, con diritto al rimborso delle spese ad al compenso
per l'opera prestata.
Se, viceversa il rapporto di lavoro si svolge con le forme proprie della
subordinazione, il recesso dal contratto segue la disciplina relativa. |
Consulenza
per l'Avv. Eliana Dalla Costa
Il
mio dipendente lascia il lavoro, senza preavviso gli
consegno il libretto e il tfr come da bp. pagato in ass.banc.
Ora vuole farmi causa perchè non gli ho dato il
preavviso. Cosa posso fare? (20.12.01) |
il
recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato è disciplinato
dall'art.2118 c.c., in base al quale ciascun contraente può recedere
dal contratto dando il preavviso di legge. In mancanza di preavviso,
colui che recede è tenuto a corrispondere all'altra
parte un'indennità, che ha natura risarcitoria, pari
alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
Non è chiaro,
quindi, da quanto Lei scrive, quali ragioni avrebbe il Suo
ex dipendente per agire in giudizio contro di Lei. |
Consulenza
per l'Avv. Eliana Dalla Costa
Vorrei
sapere come ci si deve comportare da un punto di vista
legale in caso di nascita di un figlio non essendo sposati
ed il mio compagno essendo legalmente separato. Quali
leggi tutelano il bambino in queste circostanze? (12.01.02) |
La
nascita di un figlio al di fuori del matrimonio realizza l'ipotesi
di filiazione naturale, disciplinata dagli artt. 250 e ss c.c..
Il figlio naturale riconosciuto da un genitore acquista lo "status" di
figlio legittimo nei confronti del genitore che lo ha riconosciuto ed
assume il cognome di questi, a norma degli artt. 261 e 262 c.c..
Quando il riconoscimento è effettuato da entrambi i genitori
contemporaneamente, il figlio acquista nei confronti di entrambi lo stato
di figlio legittimo ed assume il cognome del padre.
Se entrambi i genitori riconoscono il figlio e convivono con questi,
la
patria potesà è esercitata dal padre e dalla madre di comune
accordo.
In caso contrario, la patria potestà spetta a genitore che per
primo ha riconosciuto il figlio o a quello con il quale il minore convive.
Con il riconoscimento del figlio naturale sorgono in capo al genitore
gli stessi obblighi e diritti che gli artt. 147 e 315 c.c. dettano con
riferimento ai figli legittimi, quelli nati nel matrimonio.
Il genitore ha, dunque, l'obbligo di mantenere, istruire, educare il
figlio e questi ha l'obbligo di rispettare il genitore e di contribuire,
secondo le proprie sostanze ed il proprio reddito, al mantenimento del
genitore finchè convive con lui. |
Consulenza
per il Dott. Stefano Del Torso
Gianmario,13
mesi, da settembre ha spesso bronchiti con febbre alta,tosse
e respiro asmatico. Curato sempre con Cefixoral e Panacef
alternandoli. rx negative. E' giusto somministrare così spesso
antibiotici? Cosa fare in alternativa? E' un problema
che nei bambini piccoli si risolve con la crescita? E'
consigliabile mandarlo al nido in aprile sperando che
con la bella stagione il problema si attenui?
P.S.: Ha già un fratellino di due anni che frequenta il nido. |
E'
verosimile che la maggior parte delle infezioni respiratorie
sia di
origine virale, parzialmente o totalmente. La terapia antibiotica quindi
ha una giustificazione solo parziale e in particolare il tipo di antibiotico
cefalosporine) non e' quello considerato di prima scelta in questa fascia
di eta' per queste patologie, qualora sia veramente necessario un antibiotico.
La presenza di un fratellino in casa che frequenta il nido aumenta la
probabilita' che gli episodi siano di origine virale e diminuisce quindi
la necessita' di una terapia antibiotica, almeno in teoria.
La presenza di broncospasmo puo' indicare la presenza di iperreattivita'
bronchiale in corso di infiammazioni respiratorie e quindi necessita
di una terapia broncodilatatrice ed eventualmente antiinfiammatoria,
valutando la possibilita' di una patogenesi allergica, specie se altri
componenti della famiglia soffrissero di forme allergiche ( riniti, dermatiti,
asma etc ).
Essitono anche latre cause di infezioni repsiratorie ricorrenti che
dovranmno essere eventualmente escluse,se la frequenza degli episodi
non dovesse ridursi. Mandarlo al Nido in Aprile e' comunque un rischio
di ulteriori infezioni. Il problema di solito si risolve con la crescita. |
Consulenza
per il Prof. Andrea Ferlini
Mio
figlio di 9 anni ha espresso il desiderio di suonare
la chitarra. Tra le tante domande quella se sia opportuno
iniziare con teoria e solfeggio, oppure senza particolare
rigore per verificarne l'interesse. Che impegno comporterebbe
inizialmente? |
Non è opportuno
iniziare con Teoria e Solfeggio; è importante verificare
le attitudini e l'interesse del bambino per la musica con un
approccio il più possibile "ludico" con lo strumento
e successivamente, partendo dalla pratica dello strumento,
arrivare alle nozioni di base della teoria musicale. L'impegno
iniziale può essere di un'ora alla settimana con un
insegnante privato, oppure seguire un corso organizzato (ad
esempio in alcune Parrocchie o Scuole) con orari e lezioni
organizzati generalmente sempre una volta alla settimana (qualche
volta le lezioni non sono individuali). |
Consulenza
per la Dott.ssa Carlotta Levorato
Concetto
di inerenza e congruità del costo nello svolgimento di attività sportiva
professionistica. E' spesabile nell'anno l'acquisto del fioretto
da parte dello schermitore professionista. Per quanto riguarda
l'imposta sul valore aggiunto l'acquisto dell'atrezzatura da bagno
(accappatoio e shampoo) è detraibile ai sensi dell'art 19
dpr 600/73? |
La
risposta dipende da alcune considerazioni:
innanzitutto la scherma non è considerata sport professionista
(perchè non dichiarato tale dalla federazione madre) quindi bisogna
verificare quanto segue: se si tratta di reddito di lavoro autonomo (lavoro
occasionale - certificato con ritenuta d'acconto al 20%) sono deducibili
le spese:
- inerenti: cioè quanto hanno attinenza all'attività svolta
dal
lavoratore autonomo 8in base all'art.50 c.1 del DPR 917/86), quindi se
ha avuto compensi per lavoro autonomo per una manifestazione schermistica
direi che l'acquisto del fioretto è inerente all'attivita;
- documentate: deve essere cioè provato il sostenimento della
spesa. La prova può essere costituita da un qualsiasi documenteo
fiscalmente valido (fattura, ricevuta fiscale, scontrino integrato (cioè con
aggiunto il codice fiscale direttamente dal commerciante): se effettivamente
pagate nel periodo di imposta di riferimento.
Se invece la prestazione è considerata come compenso di attività
sportiva dilettantistica non è prevista nessuna deducibilità di
spesa,
in quanto per per tipo di reddito è previsto l'esenzione da imposta
fino a 10 milioni di lire, poi una ritenuta a titolo d'imposta fino a
quaranta milioni di lire (pari al primo scaglione irpef e di
addizionale regionale, circa un 19%), poi una ritenuta d'acconto in
base agli scaglioni.
Per essere più precisa dovrei avere altre informazioni sul tipo
di reddito (es. titolare di partita iva, oppure lavoro autonomo, oppure
dilettantistica oppure coordinata e continuativa). |
Consulenza
per l'Avv. Marco Ferraresso
Volevo
sapere se i nastri e le cartucce delle stampanti fanno
parte dei rifiuti speciali e quindi vanno smaltiti a
parte. (12.11.01) |
A
mio avviso "i nastri e le cartucce delle stampanti" sono rifiuti
speciali. Ciò può dirsi giusta il disposto dell'art.
7 del Decreto Legislativo 05/02/1997 n. 22 (in Gazz. Uff. 15/02/1997
n. 38 - Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi
e sui rifiuti d'imballaggi). L'allegato "D" di tale norma,
codici 08 e 0803, lascerebbe ad intendere, altresì,
trattarsi di rifiuti anche pericolosi: "Rifiuti da PFFU (da
produzione, formulazione, fornitura ed uso N.d.R.) .. di inchiostri
per stampa". Se Lei è di Padova, Le consiglio di rivolgersi
all'AZIENDA PADOVA SERVIZI S.p.A. - DIVISIONE AMBIENTE - A.M.N.I.U.P,
onde avere conferma operativa sul punto. |
Consulenza
per l'Avv. Marco Ferraresso
Vorrei
conoscere le conseguenze che porta un assegno "protestato" per
chi l'ha emesso e che azione legale deve intraprendere il beneficiario
(truffato..). (05.10.01) |
Lei
evidentemente si riferisce ad un assegno bancario messo all'incasso
e risultato impagato per mancanza fondi ("senza provvista").
L'emittente rischia ora una condanna ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da parte del Prefetto fino ad un massimo di dodici
milioni di lire nonché, nei casi più gravi o
di reiterazione, anche altre sanzioni amministrative accessorie
quali il divieto d'emissione d'assegni bancari e postali, l'interdizione
dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche
e delle imprese, ecc.. L'emittente può evitare queste
sanzioni pagando entro sessanta giorni dalla scadenza del termine
di presentazione del titolo, anche a lei direttamente, l'importo
dell'assegno impagato, maggiorato degli interessi legali, di
una penale del 10% e delle spese per il protesto. Nel frattempo
non può iniziare il procedimento sanzionatorio amministrativo
di cui sopra. Quanto alle "azioni legali" esperibili per recuperare
la somma portata dall'assegno esso costituisce titolo esecutivo
contro l'emittente. Previa una necessaria formalità -
che potrebbe fare anche Lei personalmente (notifica atto di
precetto con cui s'intima al debitore il pagamento entro 10
gg. di tutto quanto sopra e si avvisa che in difetto si procederà esecutivamente)
ma che Le consiglio di far fare al Suo Avvocato - può sottoporre
a "pignoramento" i beni (mobili, immobili, crediti ecc.) del
debitore e soddisfarsi sul ricavato della vendita forzata degli
stessi (solitamente all'asta). Non deve quindi fare "nessuna
causa" contro il debitore ma può mettere subito in moto
l'espropriazione forzata dei beni di quest'ultimo al fine di
soddisfare il suo credito. Si consoli può "torturare" esecutivamente
il debitore fino a quando non ha incassato tutto. Sempre che
ci riesca e che non molli l'osso per i costi della/e procedure
esecutive e del legale. |
Consulenza
per Sandra Gigli
Nata il 25.04.1935 vicino a xxxxx alle
ore 13.30. qual'è l'ascendente e come si sposa con il segno
di nascita? |
Il
suo Ascendente è Vergine. Se la sua ora di nascita è vera
(13.30) risulta a 00°56' della vergine, se lei è nata
anche solo 10 minuti prima diventa Leone, ecco perché gli
astrologi chiedono di accertarsi che l'ora sia più veritiera
possibile. Questo ascendente Vergine risente ancora dell'influenza
del precedente segno del Leone, perciò da un lato può caratterizzarla
come una persona determinata e sicura (Leo) dall'altro a volte
può emergere dell'insicurezza ed il desiderio di essere
sempre rassicurata dagli altri (Ver), ritengo che le due cose
riescano ad essere vissute contemporaneamente creando in lei
i maggiori problemi d'insicurezza nelle relazioni personali,
con gli uomini, mentre dai conoscenti e dalle donne in genere è vista
come una persona decisa. Fisicamente qualche problemino di
circolazione o di pressione alta possono significare la maggiore
influenza del Leone, mentre i problemi all'intestino e allo
stomaco sono caratteristiche tipiche dei Vergine. Il suo Asc
Verg ben si sposa con il suo segno (Toro), anzi tra i due punti
della sua carta del cielo si forma un aspetto armonico, aspetto
che le è certamente stato utile nel corso degli anni
per saper sempre trovare in se stessa una ragione ed una motivazione
per superare le difficoltà ed i problemi, possiede anche
una mente brillante ed intuitiva, anche se forse da bambina è stata
cresciuta con un'educazione che non le ha permesso di "fare
ciò che sentiva" e si è un po' sentita come un
passerotto in gabbia ma nel corso del tempo ha recuperato il
terreno perduto. |
Consulenza
per il Dott. Fabrizio Gori
Sono
madre affidataria di due minori (6e 14 anni); i miei
figli hanno un pessimo rapporto con il padre e vivono
come una costrizione l'obbligo di passare le vacanze
estive con lui, specie perche' quest'ultimo impedisce
loro di trascorrerle, come d'abitudine dalla nascita,
in una mia casa di mare, dove hanno diversi amichetti.
La sua imposizione nasce esclusivamente da una ripicca
rivolta a me che colpisce invece i miei figli. Mi chiedo
se e' giusto tutto questo e se uno specialista puo' attestare
tale disagio in modo da modificare legalmente quanto
richiesto dai miei bambini e finora ignorato. Nonostante
l'intervento di molte persone, nulla e' cambiato, e i
miei figli sono gia' due estati che non possono godere
della compagnia degli amichetti. In fondo loro chiedono
soltanto di stare con il padre a luglio anzicche' ad
agosto. Le conseguenze psicologiche sono molto pesanti;
rifiutano il padre perche' sanno che lui si comporta
cosi' solo per dispetto nei miei confronti. Adesso sto
preparando il divorzio e non so come fare per poter modificare
tale situazione. Il giudice, infatti, potrebbe non tenere
in considerazione la mia richiesta di scambio periodo,
come si e' gia' verificato. |
Gentile
Sig.ra Stefania, ho riletto più volte la sua mail e
dal quel che ho capito lei sarebbe disposta a prestare la sua
casa a suo marito pur di accontentare i suoi figli. Mi pare
un gesto volto alla ricerca del mantenimento della stabilità a
favore dei minori (che potrebbero così continuare a
vedere i loro amichetti a cui si sono affezionati), e per ciò è senz'altro
una protezione al loro benessere, messo già in pericolo
dalla separazione dei genitori. Mi chiedo a questo punto cos'abbia
suo marito per essere talmente dispettoso con lei, da essere
disposto a rovinare il proprio rapporto con i figli.
Trascurare il loro diritto ad essere tenuti al riparo dai vostri conflitti
li farà soffrire molto, e gli effetti relazionali ed emotivi si
vedranno anche a lungo termine: ha provato a parlarne con lui? Ha provato
a chiedere cosa pensa del fatto di andare in una casa dove, immagino,
abbiate trascorso periodo assieme? Lei afferma che già adesso
i bambini rifiutano il papà perchè prendono le difese della
mamma, bersaglio, tramite loro, dei dispetti. Oltre a questo atteggiamento
manifesto lei nota altri segni di sofferenza nei suoi figli? Sul loro
umore oppure sul rendimento scolastico?
Mi scusi ma non ho capito cosa cambierebbe spostando i mesi estivi di
affido temporaneo a suo marito, lui non potrebbe più obbligare
i vostri figli a non andare al mare? O che altro?
Purtroppo non saprei approfondire la questione dal punto di vista giuridico
ma credo che un buon giudice sia sensibile alla problematica della tutela
del diritto dei minori a vedersi riconosciuto il mantenimento delle consuetudini
per non rendere più traumatica del necessario la dolorosa esperienza
della separazione dei genitori. |
Consulenza
per l'Avv. Paola Sainati
cosa
puo' fare il mio datore di lavoronel caso in cui il tribunale
abbia pignorato 1/5 del mio stipendio: la parte non pignorata
mi dev'essere pagata? in base a quale norma? |
Dal
momento in cui gli é stato notificato l'atto di pignoramento
presso
terzi, il datore di lavoro deve trattenersi il 1/5 dello stipendio e
versare al dipendente la differenza.
Gli artt. del c.p.c. sono: 543, 544 e 545. |
Consulenza
per l'Avv. Paola Sainati
E'
possibile che il minor proprietario di una casa singola (1/8 un
ottavo) possa chiedere al tribunale di mettere all'asta l'immobile?
(07.02.02) |
Sì,
in quanto ai sensi dell'art. 1111 c.c., ciascun partecipante
alal
comunione può chiedere lo scioglimento della stessa. Nell'ipotesi
di un immobile, lo scioglimento si può attuare chiedendone la
vendita giudiziaria. |
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